Inter, 50000 euro di ammenda per il petardo ad Audero

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La sanzione dopo che nella sfida in casa della Cremonese il portiere grigiorosso era stato colpito da un petardo proveniente dal settore ospiti.

Multa di 50mila all’Inter per quanto successo a Cremona. Il giudice sportivo ha sanzionato così il club nerazzurro dopo il petardo lanciato ai danni del portiere avversario Emil Audero. La sanzione arriva non solo per il materiale pirotecnico (fumogeni, petardi ecc) lanciato sul terreno di gioco, ma ovviamente per aver colpito un giocatore avversario, stordendolo e obbligando la sospensione della gara.

 

Il comunicato della Lea Serie A

ll Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta i sostenitori delle Società Bologna, Como, Juventus, Lecce, Milan, Pisa, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto
sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi
sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale
pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio
di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava
il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre
minuti; rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice
debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento
disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione
dei responsabili dell’accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione
dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo
anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa
che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con
rischio per l’incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno
applicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste
dall’art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per
avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell’inizio della gara.

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